Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/09/2017 - Cass., sez. II, 7 settembre 2017, n. 40855

argomento: decisioni in contrasto - parti private e persona offesa

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La questione relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, che non sia intervenuta all’udienza pubblica davanti alla corte di cassazione ma si sia limitata a presentare memorie non trova una soluzione unanime nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’orientamento tradizionalmente dominante, le spese processuali relative al grado di legittimità non spettano alla parte civile che, dopo aver depositato memorie, non sia intervenuta in pubblica udienza (Cass., sez., V, 30 gennaio 1995, n. 1693 e più recentemente Cass., sez. VI, 3 maggio 2011, n.17057; Cass., sez. I, 23 ottobre 2012, n.41287; Cass., sez. II, 6 giugno 2014, n. 38713; Cass, sez. V, 18 settembre 2015, n. 47553; Cass., sez. IV, 7 giugno 2016, n. 30557; Cass., sez. II, 25 novembre 2016, n. 52800): anche in questo caso si applica infatti l’art. 523 c.p.p. secondo cui le conclusioni scritte della parte civile seguono quelle orali formulate in udienza.

L’indirizzo minoritario, cui aderisce la sentenza in esame, ritiene invece applicabile al caso di specie l’art. 614 c.p.p. - che non richiede obbligatoriamente la partecipazione in udienza del difensore della parte civile né il deposito delle conclusioni scritte dopo quelle orali- ed esclude che la mancata presentazione in udienza del difensore della parte civile, contemplata dalla disciplina speciale, possa essere qualificata come revoca tacita della costituzione ai sensi dell’art. 82, c. 2 c.p.p. (Cass., sez. V, 30 settembre 2015, n. 6052; Cass., sez. V, 22 giugno 2015, n. 36805). Secondo questa tesi dunque alla parte civile possono essere liquidate le spese processuali nel giudizio di legittimità anche quando non sia intervenuta alla discussione in pubblica, sempre che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività difensiva.