argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
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La sentenza in esame si contrappone ad un indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in base alla portata letterale dell’art. 37 d.lgs. 274/2000, è inammissibile l’appello dell’imputato avverso una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, laddove si contesti solo il giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alle statuizioni civili (Cass., sez. II, 17 aprile 2015, n. 31190; Cass., sez. V, 4 ottobre 2005, n. 39465; Cass., sez. V, 21 aprile 2005, n. 19382). Secondo un contrapposto orientamento, accolto dalla pronuncia in esame, l’art. 37 d.lgs. 274/2000 necessita, invece, di essere coordinato con l’art. 574, comma 4 c.p.p., secondo il quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende sempre i suoi effetti alla pronuncia di condanna relativa alle statuizioni civili, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (Cass., sez. II, 14 aprile 2017 n. 20190; Cass., sez. V, 23 settembre 2016, n. 42779; Cass., sez. V, 14 dicembre 2015, n. 5017; Cass., sez. V, 21 settembre 2015, n. 51123).