Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/03/2018 - Cass., Sez. II, 28 marzo 2018, n. 14320

argomento: decisioni in contrasto - imputato

Articoli Correlati: dichiarazioni indizianti - persona oggettivamente nelle condizioni di indagato - dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria - inutilizzabilità assoluta - inutilizzabilità relativa

È controversa l’utilizzabilità nella fase procedimentale delle dichiarazioni rese spontaneamente, senza garanzie difensive, dalla persona indagata alla polizia giudiziaria.

Secondo un orientamento, il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63 c.p.p., si applica anche alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato,  ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p. (Cass., sez. III, 5 maggio 2015, n. 24944; Cass., sez. III, 7 giugno 2012, n. 36596). La pronuncia in esame si discosta da questa lettura, sostenendo che le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p., le quali non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento, sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (in tal senso anche Cass., sez.  II, 3 aprile 2017, n. 26246).