Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/10/2019 - Cass. Sez. II, 11 settembre 2019, n. 37614

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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Con riguardo alla natura della nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato della data fissata per l’udienza del riesame, la giurisprudenza si è espressa in modo difforme: talora ha ritenuto che in tal caso si configuri una palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento e quindi una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. I, 7 maggio 1996, n.2020; Cass. sez.  II, 15 dicembre 2003, n. 47841; Cass. sez.  III, 7 marzo 2016, n. 9233; Cass. sez. V, 31 marzo 2017, n.16224). In altre pronunce, tra cui quella in esame, la giurisprudenza riconduce la nullità conseguente all’omessa notifica all'indagato della data d’udienza fissata per la discussione del riesame alle nullità di ordine generale a regime intermedio soggette ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all'articolo 184 c.p.p.( Cass. sez. I, 8 giugno 1993, n. 1930; Cass. sez. III, 13 aprile 1993, n. 553; Cass. sez.  II, 27 gennaio 2016, n. 3694; Cass. sez. II, 22 aprile 2015, n. 16781)