Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/01/2015 - Cass., sez. I, 23 gennaio 2015, n. 3341

argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario

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La questione oggetto dell’ordinanza di rimessione riguarda la revocabilità in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice in fase di cognizione.

Secondo il primo orientamento la revoca di tale beneficio, illegittimamente accordato dal giudice di merito, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo dell’impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tal caso l’intangibilità del giudicato ( Cass. sez. I 8 ottobre 2009, n. 42661; Cass. sez. III, 9 luglio 2013, n. 42167). Un contrapposto filone giurisprudenziale afferma che il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (Cass. sez. III, 6 giugno 2012, n. 33345; Cass. sez. I, 24 ottobre 2013, n. 45292). Considerato che la soluzione del contrasto incide in definitiva sull’entità della pena espianda da parte del condannato, la prima sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione “se  la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice di merito, possa essere rilevata nella fase esecutiva, e in quali limiti e con quali modalità, oneri probatori e poteri officiosi, siano individuabili ipotesi di conoscenza o di conoscibilità degli elementi ostativi da parte del giudice di cognizione o ipotesi di conoscibilità ex post degli stessi elementi ostativi da parte del giudice dell’esecuzione"