Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'acquisizione e l'elaborazione dei tabulati telefonici riferibili a membri del Parlamento: vecchie questioni di diritto sostanziale e nuove querelles processuali (di Donatella Curtotti)


Nel caso di acquisizione ed elaborazione di tabulati telefonici relativi ad utenze intestate a membri del Parlamento, il p.m. ed il suo consulente tecnico rispondono in concorso del reato d’abuso d’ufficio se, al momento dell’emis­sione del decreto di acquisizione, la direzione degli atti d’indagine consentiva di ritenere che le utenze fossero riferibili a soggetti coperti da tutela costituzionale. L’Autrice sottolinea la coerenza della pronuncia della Corte di cassazione rispetto alla giurisprudenza espressasi, sull’argomento, in tema di intercettazioni telefoniche ed evidenzia le caratteristiche processuali, oltre che tecniche, della prova fornita dai tabulati telefonici.

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Collection and analysis of telephone records concerning Members of Parliament: old questions of substantive law and new procedural querelles

According to for the Court of Cassation, failure on the part of the prosecuting judge to ask for authorization from Parliament for the acquisition of telephone records relating to appliances registered in the name of Members of Parliament or Senators is to be deemed as an abuse of office. The same applies to IT technical consultants who have elaborated the data. Besides these substantive issues, the judgment analysed here deals with new procedural que­stions connected to the use of telephone records.

I PRINCIPI DI DIRITTO SOSTANZIALE L’ultima tappa di una lunga e complessa vicenda processuale (conosciuta dai più per la notorietà dei suoi protagonisti che, in questa sede, si preferisce non richiamare per non spostare l’attenzione dal dato giuridico a quello meta giuridico [1]) si conclude con un ripensamento della Corte di cassazione rispetto alla decisione assolutoria dei giudici di secondo grado in merito alla responsabilità per abuso d’ufficio di un p.m. e del suo c.t. informatico che, nell’acquisire i tabulati telefonici di utenze rivelatesi intestate a parlamentari senza avere richiesto l’autorizzazione alle Camere di appartenenza così come imposto dall’art. 4 della l. 20 giugno 2003, n. 140, avevano agito (secondo i giudici d’appello) senza l’intenzione né di violare una disposizione di legge né di cagionare un danno ingiusto. La Corte di cassazione accoglie il ricorso delle parti civili e rigetta quello dell’imputato riconoscendo il difetto della motivazione impugnata posta la puntuale ricostruzione offerta dalla Corte d’Appello sulla conoscenza pregressa che p.m. e c.t. hanno avuto della appartenenza delle schede a soggetti coperti da guarentigie costituzionali (art. 68 Cost.). Non potendo rinviare al giudice penale per l’interve­nuta prescrizione del reato, la Corte rinvia al giudice civile «affinché accerti … se sussista l’elemento psicologico del reato in contestazione». La querelle offre molti spunti di interesse, tanto da aver indotto la stessa Corte di cassazione a riassumere in plurime massime i principi di diritto cui è giunta. Intanto, la motivazione si concentra sui profili di diritto sostanziale che, a primo acchito, sono quelli maggiormente coinvolti dal caso di specie. Vengono additati i due elementi costitutivi della fattispecie del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), ossia la violazione della norme di legge (condotta) ed il danno ingiusto arrecato (evento). In entrambi i casi, la Corte non ha difficoltà a richiamare l’ampia e pacifica giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto per, poi, adattarla al fatto contestato ai due imputati, che non ha precedenti nel panorama ermeneutico italiano. Recuperando il concetto di “doppia ingiustizia” del reato d’abuso d’ufficio [2], i giudici ricordano in motivazione che per integrare la fattispecie in esame occorre dimostrare l’antigiuridicità sia della condotta della violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio di norme di legge o di regolamento che del danno ingiusto; e che tale concetto postula una distinta ed autonoma valutazione dei due elementi costitutivi. Quanto al primo requisito, non si richiede che il danno derivi da una violazione normativa diversa da quella inficiante la [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017