Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/12/2025 - Corte di giustizia dell’Unione europea, 20 novembre 2025 (Causa C-57 /23)

argomento: corti europee

Keywords: trattamento dei datti peresonali - direttiva 2016/680 UE - obbligo di distinguere tra i dati personali di categorie di persone differenti - termini per la cancellazione o la connservazione dei dati - assenza di un termine massimo di conservazione - valutazione della necessita della conservazione a cura della autorità di polizia

Corte di giustizia dell’Unione europea, 20 novembre 2025 (Causa C-57 /23)

Parole chiave:  trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e libera circolazione di tali dati - Direttiva (UE) 2016/680 - raccolta e conservazione di dati biometrici e genetici - obbligo di distinguere tra i dati personali di diverse categorie di interessati - normativa nazionale che prevede la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sospettata o accusata di aver commesso un reato doloso - termini adeguati per la cancellazione o per la verifica periodica della necessità della conservazione di tali dati - assenza di un termine massimo di conservazione - valutazione della necessità della conservazione di dati biometrici e genetici affidata alla polizia in base a norme interne  possibilità di qualificare la giurisprudenza nazionale come “diritto dello Stato membro”.

La Corte amministrativa suprema della Repubblica ceca interpella la Corte del Lussemburgo in merito alla interpretazione degli artt. 4, § 1, lett. c) ed e),  6,  8 § 2  e 10 della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Con la domanda di rinvio pregiudiziale  presentata nell’ambito di una controversia tra il soggetto sottoposto a procedimento penale per un reato  minore e la direzione della polizia ceca riguardante la raccolta dei suoi dati biometrici e genetici e la loro conservazione da parte della polizia stessa, il giudice nazionale si interroga sulla compatibilità della legge di polizia del 2008 con la direttiva 2016/680. In particolare, il diritto ceco  non fornisce indicazioni sufficienti per valutare la proporzionalità della ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata costituita dal prelievo di materiale genetico, sempre consentito se il reato per cui si procede è doloso, indipendentemente dalla sua gravità. Circostanza quest’ultima - sottolinea il giudice del rinvio - che si pone in contrasto con  la giurisprudenza nazionale più recente, secondo cui il mero rispetto dei requisiti formali della legge di polizia, soprattutto quello relativo alla qualificazione del reato come doloso, non è sufficiente a legittimare gli atti di identificazione come la raccolta di dati biometrici e genetici nel caso di reati non violenti e commessi da persone senza precedenti condanne. Secondo la Corte di Giustizia, in ordine alla raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro» richiamata nella  direttiva va intesa come disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile; la direttiva non osta a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l’insieme dei principi e dei requisiti specifici applicabili ai trattamenti di dati sensibili. Infine, a parere della Corte. il diritto dell’Unione consente l’esistenza di una normativa nazionale in cui la valutazione circa la necessità di conservare dati biometrici e genetici, è rimessa alle autorità di polizia sulla base di norme interne senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione.