argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 27 novembre 2025, Europa way s.r.l. c. Italia)Keywords: libertà di espressione e di diffondere informazioni e idee - annullamento di una procedura di gara per l - indizione di una procedura di gara diversa - pregiudizio per il ricorrente - ingerenza non legittima
Corte e.d.u., 27 novembre 2025, Europa way s.r.l. c. Italia
Parole chiave: libertà di espressione e di diffondere informazioni e idee – annullamento di una procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze per la trasmissione digitale terrestre – indizione di una procedura di gara diversa – pregiudizio per il ricorrente – ingerenza non legittima
Il ricorrente - società che opera nel settore delle trasmissioni televisive - lamenta che la sospensione con decreto ministeriale prima e l’annullamento con legge (l. n, 112/2004) poi, di una procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze per la trasmissione digitale terrestre, stabilita con regolamento dalla autorità di regolamentazione competente (AGCOM), si è tradotta nella violazione del diritto alla libertà di espressione sancito dall’art. 10 Cedu. La Corte riconosce che l’annullamento della procedura di gara originaria e la sua sostituzione con una procedura sostanzialmente diversa abbiano compromesso la capacità della società ricorrente di ottenere i diritti di utilizzo delle frequenze digitali terrestri, in tal modo costituendo una ingerenza nella sua libertà di diffondere informazioni e idee. In particolare, tale interferenza, valutata alla luce dei requisiti di cui all’art. 10 § 2 Cedu viene ritenuta illecita in quanto fondata su una disposizione legislativa - art. 3 quinqiues d. l. n.16/2012 – incompatibile con il diritto dell’Unione e su un quadro legislativo interno, nel suo complesso, non prevedibile e privo di adeguate garanzie contro l’arbitrarietà richieste dallo Stato di diritto in una società democratica.