Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/03/2022 - Cass., sez. II, 8.3.2022, n. 8160

argomento: decisioni in contrasto - notificazioni e termini

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In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d’ufficio, si delinea un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dal rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione, come consentito dal comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p., qualora l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio: secondo un orientamento, cui aderisce anche la sentenza in esame, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto diversamente si determinerebbe una situazione di stallo non superabile”(Cass., sez. II, 17.3.2020, n. 10358; Cass., sez. II, 25.6.2019, n.27935). Secondo un opposto indirizzo in tale situazione deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Cass., sez. I, 4.5.2021, n.17096).