Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

25/09/2021 - Regole pių inflessibili per la conservazione e il sequestro dei tabulati telefonici

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - prove

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di Marilena Colamussi

In data 22 settembre 2021 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 2956, d’iniziativa dell’on. Costa, recante "Modifica dell’articolo 254-bis del codice di procedura penale, in materia di termini per la conservazione e di sequestro dei dati informatici, anche di ubicazione, presso i fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni".
La p.d.l. C. 2956 ridisegna completamente il tessuto normativo dell’art. 254-bis c.p.p. allo scopo di introdurre una puntuale regolamentazione riguardante l’accesso ai tabulati telefonici che spesso possono rivelarsi più insidiosi delle intercettazioni, anche perché privi di qualsiasi limite relativo all’acquisizione.
I tabulati telefoni, infatti, possono rivelare notevoli informazioni utili a ricostruire la vita privata di una persona, con riguardo alle sue abitudini, relazioni, spostamenti e collegamenti informatici. Come precisato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge: <<L’accesso a questi dati, incrociati e sapientemente correlati, risulta talvolta più invasivo delle intercettazioni telefoniche o ambientali: essi rivelano la posizione di una persona nello spazio e nel tempo e la sua cerchia di relazioni sociali (con chi parla, a che ora parla, quanto tempo parla, dove si trova quando parla, con quale frequenza lo fa, chi chiama dopo aver sentito una persona, e così via)>>.
L’attuale disciplina prevede che il pubblico ministero possa richiedere ed ottenere dalla società telefonica i suddetti tabulati, per qualsiasi reato oggetto di indagine (anche di lieve entità), senza alcuna autorizzazione del giudice. Si tratta di una evidente violazione dell’art. 15 Cost., per giunta censurata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Il disegno di legge C. 2956 riformula sia l’art. 254-bis c.p.p., sia l’art. 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo una disciplina affine a quella delle intercettazioni telefoniche in ordine alla gravità dei reati per i quali dovrebbe essere consentito l’accesso ai tabulati telefoni, e fissando un termine temporale per la conservazione di tali dati da parte del fornitore dei suddetti servizi. Si prevede, inoltre, che i tabulati possano essere acquisiti dal pubblico ministero o dal difensore previa autorizzazione del giudice procedente, salvo casi di urgenza in cui il pubblico ministero può procedere con decreto motivato, successivamente sottoposto a convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. La violazione di tali norme comporta l’inutilizzabilità dei dati acquisiti nei confronti dell’imputato.