argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 14 settembre 2021, n. 33968)Articoli Correlati: riesame misure cautelari personali - intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - mancato ascolto o rilascio di copia - nullità
In tema di riesame delle misure cautelari personali, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l’accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l’istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all’impugnazione cautelare.