Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

10/07/2021 - Cass., sez. I, 18 giugno 2021, n. 24103

argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Con riguardo alla omessa statuizione di revoca del beneficio accordato con la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, si è posto il problema se, in difetto dei presupposti di legge, possa procedere alla revoca il giudice dell’esecuzione quando in appello il giudice non vi abbia proceduto, anche in mancanza di impugnazione o di sollecitazione da parte del pubblico ministero. Secondo un orientamento fondato sulle argomentazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, il divieto di revocare la sospensione condizionale della pena opera in fase esecutiva nel caso in cui le cause ostative al beneficio fossero già documentalmente note al giudice della cognizione, anche quando il dato sia stato oggetto di una valutazione implicita in sede di cognizione, come quando la causa ostativa sia documentata agli atti e risulti, pertanto, oggettivamente compresa nel perimetro di quel giudizio (Cass., sez. V, 9 luglio 2020, n. 23133; Cass., sez. II, 12 dicembre 2019, n. 1382). Viceversa, secondo un opposto orientamento cui aderisce la sentenza in esame,  l'omessa revoca, pur resa possibile da conoscenze aggiornate sui precedenti dell'imputato, non dà luogo a preclusione per l'adozione della relativa decisione nella successiva fase esecutiva (Cass., sez. V, 1 dicembre 2020, n. 84; Cass., sez. I, 30 ottobre 2020, n. 31998; Cass., sez. I, 17 ottobre 2019, n. 917; Cass., sez. I, 12 luglio 2019, n. 30709; Cass., sez. I, 10 maggio 2019, n. 30710).