argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 16 luglio 2020, n. 21166)Articoli Correlati: annullamento con rinvio - appello - diritto alla prova
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, l’art. 627, comma 2, c.p.p. consente alle parti di chiedere l’ammissione di prove al giudice d’appello del rinvio – nei limiti di cui all’art. 603, commi 1 e 2, c.p.p. – anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di “prove rilevanti per la decisione” da rendere con specifico riguardo al devolutum rescissorio.