Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/06/2019 - Cass. sez. VI, 29 aprile 2019, n. 17770

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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L’ordinanza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento in relazione alle statuizioni che concernono le misure di sicurezza personali e patrimoniali, con riguardo sia alla omessa applicazione di una misura di sicurezza, sia alla mancata motivazione circa la misura disposta. Secondo un orientamento, in tal caso, il ricorso per cassazione è da escludersi  perché il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto con la riforma Orlando, individua ipotesi tassative per la proponibilità del ricorso (V. Cass. sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45559; Cass. sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6136;  Cass. sez. VI, 25 gennaio 2019, n. 3819). Un orientamento contrapposto ammette invece il ricorso per cassazione facendo perno su una interpretazione estensiva della nozione di illegalità della misura di sicurezza o operando una distinzione tra le statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accordo delle parti, assoggettate ai limiti previsti dall’art. 448 comma 2 bis c.p.p., e le statuizioni estranee al concordato sulla pena, impugnabili secondo le regole generali (Cass. sez. III, 14 maggio 2019, n. 20781; Cass. sez. III, 29 gennaio 2019, n. 4252; Cass. sez. I, 15 marzo 2019, n. 11595; Cass. sez. III, 4 luglio 2018, n. 30064).