Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/04/2019 - Corte cost., sent. 24 aprile 2019, n. 102

argomento: corte costituzionale

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Assenza dell'imputato -  Disciplina transitoria - Omessa previsione della sospensione del procedimento quando sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado - Inammissibilità

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo di cui all’art. 420-quater del codice di procedura penale, quando sia già stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui risulti pacificamente agli atti che l’imputato, contumace dichiarato irreperibile, non abbia avuto, né abbia, alcuna conoscenza del processo.