Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/04/2019 - Cass. sez. III, 18 aprile 2019, n. 17060

argomento: decisioni in contrasto - competenza e giurisdizione

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Si segnala un contrasto in ordine all’individuazione del giudice territorialmente competente per il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter d. lgs. n. 74 /2000. La norma di riferimento è l’art. 18 del d. lgs. n. 74 /2000:  il primo comma  stabilisce che la competenza per i delitti contemplati nel medesimo decreto è determinata a norma dell’art. 8 c.p.p. e quindi dal luogo in cui è stato consumato il reato, individuando, qualora ciò non sia possibile, quale organo competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Secondo un orientamento giurisprudenziale, quindi, la competenza territoriale del giudice per il reato di omesso versamento dell’IVA va individuata nel luogo in cui si verifica l’omissione del versamento del tributo, che coincide con quello dove si trova la sede effettiva dell’azienda  (Cass. sez. III, 26 giugno 2014, n. 27701 e con riguardo al reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. n. 74 /2000 Cass. sez. III, 15 maggio 2017, n. 23784). Altra giurisprudenza si discosta da tale orientamento perché, se è pur vero che di regola il versamento viene effettuato nel luogo in cui si trova la sede operativa del soggetto IVA, questo non è l’unico luogo in cui è possibile effettuare il versamento del tributo, potendo l’obbligo essere adempiuto presso qualsiasi concessionario o intermediario avente sede sul territorio nazionale. Conseguentemente, non essendo possibile individuare il locus commissi delicti seguendo la regola generale dell’art. 8 c.p.p., occorre applicare il criterio residuale del luogo di accertamento del reato, stabilito in materia penale tributaria e richiamato dal primo comma dell’art. 18 d. lgs. n. 74 /2000, criterio speciale da ritenersi prevalente rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 c.p.p. (Cass. sez. III, 18 aprile 2019, n. 17060; Cass. sez. I, 23 ottobre 2014, n.44274).