Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/04/2019 - Cass. sez. II, 1 aprile 2019, n. 14080

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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Soluzioni non univoche sono state avanzate dalla giurisprudenza in ordine all’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento “perché il fatto non costituisce reato”, anche dopo una pronuncia delle Sezioni Unite  sul tema (Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 40049). Secondo un orientamento l’interesse ad impugnare deve essere riconosciuto alla parte civile in quanto la decisione impugnata abbia efficacia preclusiva, per cui quando manca il prodursi di un effetto preclusivo e la parte civile è libera di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi sue proprie non sussiste alcun interesse ad impugnare: in tal caso l’impugnazione è inammissibile (Cass. sez.  IV, 27 settembre 2018,  n. 42460; Cass. sez.  III, 18 maggio 2017,  n. 24589; Cass. sez.  III, 4 ottobre 2016,  n. 41462). Al contrario si è ritenuto sussistente in capo alla parte civile l’interesse ad impugnare la decisione con la quale l'imputato è stato prosciolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, anche quando questa manca di efficacia preclusiva,  al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità per il fatto illecito, in quanto  chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale posizione  (Cass. sez. II, 31 luglio 2018, n. 36930). In altre pronunce la Corte di cassazione ha dichiarato sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo anche in tale ipotesi preclusa l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale (Cass. sez. V, 8 marzo 2016, n.9518; Cass. sez. V, 6 aprile 2017, n.33867). A fronte di un panorama interpretativo articolato e controverso, l’ordinanza in esame rimette gli atti alle Sezioni Unite per chiarire se sussista l’interesse della parte civile a impugnare la sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.