Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/01/2019 - Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 2977

argomento: decisioni in contrasto - giudice/giudizio

» visualizza: il documento (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 2977) scarica file

Articoli Correlati: giudice - principio di immutabilità

A fronte di un contrasto giurisprudenziale sull’ambito di applicazione del principio di immutabilità del giudice sancito dall’art. 525, c. 2 c.p.p. l’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite due questioni tra loro collegate. Si chiede in primo luogo alle Sezioni Unite di stabilire se il principio di immutabilità del giudice riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative: infatti, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria dibattimentale (Cass. sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1759; Cass. sez.  III, 14 novembre  2008, n. 42509; v. anche Cass. sez. VI,  24 aprile 2013, n. 18615); secondo un diverso orientamento, il principio di immutabilità riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, fatta eccezione per i soli provvedimenti ordinatori (Cass. sez. IV, 17 novembre 2016, n. 48765; Cass. sez. I, 17 settembre  2003, n. 35669 ). L’altro quesito portato all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda le condizioni necessarie perché possa dirsi rispettato il principio di immutabilità del giudice, in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative,  se cioè sia sufficiente accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati: il filone interpretativo prevalente ritiene che sia sufficiente che le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dovendosi intendere  in tal caso, che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti ( v. ex plurimis  Cass. sez. V, 5 settembre 2016, n. 36813; Cass. sez. V, 4 novembre 2005, n.  44537 ; Cass. sez. VI,19 dicembre 2014, n.53118 ); un indirizzo minoritario, pur ammettendo il consenso tacito all’omessa rinnovazione, richiede che,  per il rispetto del principio sancito dall’art. 525, c. 2 c.p.p., il comportamento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire all'utilizzo delle prove precedentemente assunte (Cass. sez.VI, 20 aprile 2018,  n. 17982; Cass. sez. II, 14 settembre 2017,  n. 41932 ).