Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/01/2015 - Cass., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 4338

argomento: decisioni in contrasto - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Nonostante la decisione delle Sezioni Unite n.41540 del 2006, permane ed emerge nuovamente nella decisione in esame il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze derivanti, sul piano delle cautele, dalla sospensione dell’esecuzione dell’estradizione ad opera del giudice amministrativo.

La giurisprudenza di legittimità continua infatti ad offrire soluzioni differenti al problema se, nel caso in cui l’esecuzione della estradizione venga sospesa su ordine del giudice amministrativo, a seguito di ricorso avverso il decreto di estradizione, la misura cautelare in carcere disposta nei confronti dell’estradando debba essere revocata o mantenga la sua efficacia.

Secondo un filone giurisprudenziale, esauritasi la procedura giurisdizionale, in caso di sospensione dell’esecuzione dell’estradizione devono ritenersi applicabili alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, c. 4, e 308 c.p.p. , in virtù del richiamo operato dall'art. 714, c. 2, c.p.p. alle disposizioni dettate in materia di misure coercitive (Cass., sez. VI, 20 settembre 2000, n. 3374; Cass., sez. VI, 11 luglio 1995, n. 2931; Cass., sez. VI, 9 aprile 2002, n. 19830; Cass., sez. VI, 8 maggio 2006, n. 29521).

Secondo un diverso orientamento la sospensione dell’esecuzione del provvedimento estradizionale  e la mancata consegna dell’estradando, impongono la revoca della misura cautelare applicata, in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate a fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli artt. 708 c.p.p. e non anche sul regime dei termini massimi di durata fissato all'art. 303 c.p.p. (v., tra le altre, con riferimento all’ipotesi di sospensione della consegna allo Stato richiedente per motivi di giustizia interna, Cass., sez. VI, 9 giugno 2003, n. 36549; Cass., sez. VI, 1°ottobre 2003, n. 4643; Cass., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 28033; Cass., sez. VI, 26 ottobre 2004, n. 46478). In questi termini si sono espresse anche le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28 novembre 2006, 41540).

Il contrasto tuttavia non può dirsi superato. La linea interpretativa delle Sezioni Unite, seguita da alcune pronunce (Cass., sez., VI, 20 marzo 2007, n. 12677; Cass., sez. VI, 13 novembre 2008, n. 44441; Cass., sez. VI, 12 aprile 2007, n. 17624 è stata tuttavia disattesa di recente (Cass., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 12451) e nuovamente riaffermata dalla sentenza in esame.