Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/02/2018 - Cass., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 6940

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine all’interpretazione dell’art. 323, comma 3 c.p.p., secondo cui “se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate”.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la norma consente il mantenimento del sequestro preventivo solo in caso di confisca, non potendo più essere apprezzata la persistenza delle ragioni cautelari di cui all'art. 321, comma 1 c.p.p, che ne avevano giustificato l'emissione; pertanto il sequestro perde efficacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna senza che sia disposta la confisca dei beni sequestrati, che devono essere restituiti all'avente diritto (Cass., sez. III, 27 luglio 2015, n. 32714).

Al contrario la sentenza in esame ritiene che l’art. 323, comma 3 c.p.p. intenda riferirsi solo all’ipotesi in cui la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità, applicandosi, nelle ipotesi di non definitività della pronuncia di condanna, la regola generale dell’art. 321, comma 3 c.p.p.

Conseguentemente, secondo questo diverso orientamento, in caso di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se, alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva, siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.