Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/04/2017 - Cass. sez. I, 14 aprile 2017, n. 18691

argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario

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In tema di confisca di beni nella formale titolarità di terzi estranei al procedimento penale, si è delineato un contrasto in ordine alle forme da adottare per la decisione sulla opposizione proposta dall’interessato. Il giudice dell’esecuzione decide in ordine alla confisca de plano secondo il combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4 c.p.p.

Contro tale ordinanza gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, instaurando così una nuova fase in cui si procede ex art. 666 c.p.p.

Secondo un orientamento giurisprudenziale il giudice sarebbe autorizzato anche in fase di opposizione a deliberare de plano, secondo il modulo procedimentale previsto dall’art. 666, 2 comma c.p.p., qualora ritenesse inammissibile l’opposizione, dovendo fissare la data dell’udienza in camera di consiglio a norma dei commi 3 e 4 dell’art. 666 c.p.p. solo in assenza di cause di inammissibilità (Cass., sez. I 6 marzo 2015, n. 12572).

Al contrario, la sentenza in esame ritiene inapplicabile in tale caso l’art 666, comma 2 c.p.p., e afferma che, ai sensi dell’art. 667, comma 4 c.p.p., il giudice dell’esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti a norma dell’art. 666, commi 3 e 4 c.p.p. a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il procedimento.