Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/11/2016 - Cass., sez. V, 28 novembre 2016, n. 50402

argomento: decisioni in contrasto - competenza e giurisdizione

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L’ordinanza in esame rimette il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale in tema di dichiarazione di incompetenza per materia: la norma di riferimento è l’art. 23 comma 1 c.p.p., dichiarata incostituzionale con sentenza 11 marzo 1993 n.76 nella parte in cui prevedeva che «quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo». Nel caso di dichiarazione di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. la Suprema Corte ha ritenuto che la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo, sia illegittima solo se si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che rispettivamente avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza: tale conclusione si fonda sulla pronuncia con la quale la Corte costituzionale con sentenza n.104 del 10 aprile 2001 aveva comunque escluso l’esigenza di trasmettere gli atti al p.m. nei casi di dichiarazione di incompetenza (per territorio) in relazione ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. (Cass. V, sez. 27 febbraio 2013, n. 18710). In un caso del tutto sovrapponibile, la Corte di cassazione ha invece affermato che la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale per i reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. di competenza della Corte di assise del medesimo ambito territoriale, impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo illegittima la diretta trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, posto che la statuizione contenuta nella sentenza n. 104 del 2001della Corte Costituzionale è riferita esclusivamente ai casi di dichiarazione di incompetenza per territorio (Cass., sez. V ,15 luglio 2014, n. 47097).