argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 45476)Articoli Correlati: impugnazioni - divieto di reformatio in peius - misura di sicurezza - vizio parziale di mente
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna del primo giudice impugnata dall'imputato, applichi la misura di sicurezza, prevista dalla legge come conseguenza del riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente richiesto dall'appellante.