Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

15/05/2017 - Corte edu, 16 maggio 2017, Romanescu v. Romania

argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

» visualizza: il documento (Corte edu, 16 maggio 2017, Romanescu v. Romania) scarica file

Articoli Correlati: giusto processo

Qualora pervenga all’autorità giudiziaria una notizia di reato, non manifestamente infondata, concernente un’ipotesi di abuso commesso da pubblici agenti, suscettibile di rientrare nella previsione dell’art. 3 della CEDU, detta norma, in combinato disposto con l’art. 1 della Convenzione medesima, sancisce l’obbligo di porre in essere un’indagine accurata e completa con riferimento al caso concreto.

Tale indagine deve essere in grado di condurre alla ricostruzione del fatto, all’identificazione ed alla punizione dei responsabili.

Se così non fosse, il divieto generale di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, risulterebbe inefficace ed inattuabile nella pratica. [tali principi sono stati disattesi dalle autorità rumene le quali avevano compiuto indagini lacunose, eccessivamente dilatate nel tempo, caratterizzate da lunghi periodi di inattività, nonché dall’assenza di coinvolgimento delle vittime nell’inchiesta, oltre che dalla mancanza di informazioni a beneficio di costoro circa gli sviluppi investigativi.]