Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/04/2019 - Cass., sez. I, 26 aprile 2019, n. 17629

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell’obbligo di pagamento di una somma di danaro, determinata nel suo importo, all’adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall’art. 1183, comma 1 primo periodo, c.c.; mentre quando la natura della prestazione ovvero il modo o il luogo della prestazione rendono necessario un termine di adempimento non indicato dal giudice della cognizione, esso è stabilito dal giudice dell’esecuzione su richiesta di parte, a norma dell’art. 666 c.p.p.