Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'interrogatorio preventivo in materia cautelare: tra consolidamento delle garanzie e prospettive de iure condendo (di Concetta Bottino, Cultore della materia in Diritto processuale penale – Università degli Studi di Napoli Federico II)


La Corte di cassazione si è pronunciata sulla ostensibilità degli atti della domanda cautelare che deve precedere l’espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 289 c.p.p. In particolare, la Corte ha stabilito la nullità dell’interrogatorio se il deposito degli atti è successivo allo stesso. Una pronuncia attenta alle esigenze difensive, che offre uno spunto di riflessione, in tema di misure cautelari, sulla natura della audizione preventiva e sulla sua possibile estensione.

Preventive interrogation on precautionary matters: between consolidation of guarantees and prospects de jure condendo

The Court of Cassation has ruled on the ostensibility of the documents of the precautionary request which must precede the completion of the preventive interrogation pursuant to art. 289 c.p.p. of the Italian Criminal Code In particular, the Court established the nullity of the interrogation if the filing of the documents is subsequent to the same. A judgment attentive to defensive needs, which offers food for thought, on the subject of precautionary measures, on the nature of the preventive hearing and on its possible extension.

Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di interrogatorio preventivo ex art. 289 c.p.p. Il giudice deve rinnovare l’interrogatorio preliminare alla decisione sulla richiesta di applicazione della misura interdittiva dall’esercizio di un pubblico ufficio ove, dopo il primo, il pubblico ministero abbia depositato ulteriori atti di indagine che devono essere posti a conoscenza dell’indagato prima della rinnovazione dell’atto. [Omissis]   RITENUTO IN FATTO 1. (omissis) ricorre per mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente in riferimento all’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Locri che le ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante della scuola primaria per il periodo di dodici mesi in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, nn. 9, li-ter e 11-quinquies, 81, comma 2, e 572 cod. pen. a lei contestato nell’incolpazione provvisoria. 2. La ricorrente deduce, con atto a firma dell’Avvocato (omissis), seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all’omesso deposito degli atti dai quali risultano elementi a suo carico in data precedente all’interrogatorio di cui all’art. 289 cod. proc. pen. In particolare, i files audio-video contenenti la prova dei pretesi abusi sono stati consegnati alla difesa solo successivamente al detto interrogatorio; ciò comportando la nullità, tempestivamente eccepita, dell’ordinanza genetica della misura e di quella impugnata per violazione dei diritti della difesa. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato, avendo il Tribunale ignorato le doglianze difensive circa: la genuinità dei comportamenti dei bambini oggetto di audio-video registrazione e delle loro dichiarazioni di valenza accusatoria, doglianze supportate da consulenza tecnica di parte; la non abitualità delle condotte ritenute maltrattanti; la finalità educativa di tali condotte e l’assenza di loro pericolosità. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 571 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inquinamento probatorio. 3. Analoghe censure sono proposte, in punto di gravità [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


SOMMARIO:

1. Premessa: una pronuncia da monito - 2. Il nesso funzionale tra il deposito degli atti e l’interrogatorio preventivo - 3. Funzione e caratteristiche dell’interrogatorio preventivo - 4. Considerazioni conclusive e prospettive di riforma sull’interrogatorio preventivo nel sistema caute-lare - NOTE


1. Premessa: una pronuncia da monito

La sentenza che si annota dà piena tutela al diritto di difesa ed esprime lo spirito garantista di cui è permeato l’art. 111 della nostra Carta fondamentale. La Corte ha coerentemente stabilito che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ex art. 289 c.p.p. [1], deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura, al fine di consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa. In particolare, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza nei confronti di un’insegnante, indagata per maltrattamenti, poiché fondata su atti – files audio-video che contenevano le prove dei presunti abusi – messi a disposizione della difesa solo il giorno dopo l’interrogatorio dell’indagata, con conseguente violazione, a mente dell’art. 178, lett. c), c.p.p. [2], del diritto di difesa tempestivamente eccepito dal difensore. Evidente la funzione di questo adempimento, teso a rendere edotta la difesa del materiale probatorio sottoposto alla cognizione del giudice chiamato ad applicare la cautela. Come è noto, infatti, l’art. 289, comma 2, c.p.p. – riformato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 [3] – contempla un interrogatorio giurisdizionale anticipato (con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p.) rispetto all’irrogazione (eventuale) della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; un’opportunità, sancita a livello normativo, di una interlocuzione precautelare con il giudice, al fine di saggiare i presupposti applicativi della misura [4]. Dal punto di vista strettamente processuale, la tipicità dell’audizione preventiva sollecita una serie di questioni a cui il legislatore non pare offrire alcuna soluzione: così, ad esempio – per quello che in questa sede interessa – si riscontra l’assenza di una garanzia conoscitiva analoga a quella fornita dall’art. 293, comma 3, c.p.p., relativa al meccanismo di deposito degli atti allegati alla domanda cautelare. Eppure, se il deposito ex art. 293, comma 3, c.p.p., lungi dall’essere strumentale unicamente alla proposizione di un’impugnazione de libertate [5], va correlato all’espletamento [continua ..]


2. Il nesso funzionale tra il deposito degli atti e l’interrogatorio preventivo

Preliminare a qualsiasi analisi sulle caratteristiche dell’interrogatorio anticipato, risulta necessaria la disamina intorno all’idoneità, delle procedure e delle regole ad esso propedeutiche, a mettere il soggetto sottoposto alle indagini e il suo legale nelle condizioni di esercitare i loro diritti: si tratta, in altri termini, di osservare quanto i momenti processuali che anticipano l’espletamento dell’inter­ro­ga­torio siano serventi ad assicurare una “partecipazione informata”. Le situazioni riconducibili al cd. contraddittorio anticipato, pur evidenziando innegabili propensioni ad una tutela che eviti provvedimenti sensibilmente pregiudizievoli, rivelano alcune situazioni di “sofferenza”. L’assenza di un obbligo analogo a quanto previsto dall’art. 293 c.p.p., comma 3, c.p.p., infatti – essendo non infrequente, nella pratica, l’espletamento dell’interrogatorio dell’indiziato prima del regolare deposito degli atti –, finisce per comprimere i poteri difensivi, tanto sotto l’aspetto della conoscenza del contenuto degli atti dei quali dispone l’accusa, quanto con riferimento all’impossibilità spesso per il legale di articolare una difesa che vada oltre la mera negazione degli addebiti cautelari [14], sebbene a prima vista possa risultare esaltata la funzione giurisdizionale, intesa quale contraddittorio instaurato preventivamente innanzi al giudice. L’interrogatorio preventivo presenta delle connotazioni specifiche: la selezione del materiale da parte del pubblico ministero all’atto della domanda cautelare, da un lato, la conduzione dell’interrogatorio del giudice, dall’altro; di mezzo, dovrebbe collocarsi il deposito degli atti come naturale ponte di congiunzione. Il tema del “segreto” prima dell’interrogatorio, quindi, dovrebbe riguardare solo il materiale d’ac­cu­sa non trasmesso dal pubblico ministero al giudice e, con riferimento agli atti depositati, soltanto le parti stralciate, gli omissis [15] e l’indicazione dei nominativi dei collaboranti [16], oscurabili in virtù di prioritarie esigenze investigative proprie della fase delle indagini: la segretazione non dovrebbe impedire il contraddittorio che dovrebbe potersi svilupparsi sulla valutazione dell’entità e sulla rilevanza degli elementi [continua ..]


3. Funzione e caratteristiche dell’interrogatorio preventivo

Una volta ristabilito il legame tra ostensione degli atti e diritto di difendersi in sede d’interrogatorio, è bene soffermarsi sulla natura dell’istituto. È opportuno ricostruire le ragioni che hanno indotto il legislatore ad inserire nel sistema cautelare una componente così peculiare quale il contraddittorio anticipato, e soprattutto ne va individuata la funzione; aspetto, quest’ultimo, che riveste un ruolo primario nelle argomentazioni sulla sua estendibilità. L’interrogatorio preventivo ex art. 289 c.p.p. è di fatto il primo atto con cui si instaura il contraddittorio sulla «quaestio libertatis» [31]. Volto a consentire l’immediata verifica della ritualità e della fondatezza della richiesta del provvedimento cautelare attraverso il contatto diretto tra giudice ed imputato, l’interrogatorio ex art. 289 c.p.p., diversamente da quello eseguito dal p. m. per finalità investigative, assolve essenzialmente a funzioni di controllo e di garanzia, obbligando il giudice alla verifica immediata sulla consistenza delle valutazioni pregresse a fronte degli argomenti emersi in contraddittorio in quella sede. Pertanto, diversamente da quello ex art. 294, comma 1-bis, c.p.p., più che costituire il punto di arrivo della sequenza cautelare, rappresenta il presupposto necessario per emettere la misura: la legge pone il giudice nella condizione di valutare la preventiva difesa dell’imputato e di consentirgli di effettuare un controllo ex ante sulla fondatezza e sull’accoglibilità della domanda cautelare. Il capovolgimento della sequenza “misura-interrogatorio” che il legislatore ha inteso disciplinare in ipotesi di emissione di misura interdittiva dai pubblici uffici e servizi, dunque, non modifica le finalità dell’atto, la cui ragion d’essere, non è certamente quella di “costringere” l’interessato a difendersi, bensì di porlo simpliciter in condizione di esplicitare la propria linea difensiva [32]. Lo scopo dell’audizione preventiva, non a caso, è strumentale alla prospettazione di «ipotesi alternative dirette a paralizzare o attenuare l’iniziativa accusatoria, con l’effetto di ampliare l’orbita cognitiva del giudice e di evitare i rischi di una decisione adottata sulla scorta del [continua ..]


4. Considerazioni conclusive e prospettive di riforma sull’interrogatorio preventivo nel sistema caute-lare

L’analisi ha messo in luce, fra gli altri, due punti di riflessione: il primo, connesso alla evoluzione del ruolo dell’interrogatorio nella prospettiva difensiva; il secondo, strettamente legato alle patologie ed alle discrasie della sua disciplina. Entrambi questi dati finiscono per suggerire, anche alla luce delle previsioni sovranazionali, alcune riflessioni sulla possibile riforma delle garanzie difensive nella dinamica cautelare. È difficile dire se la logica della anticipazione della tutela resti una situazione marginale, o al contrario, possa considerarsi una sperimentazione destinata ad estendersi. Tuttavia, alcune scelte del legislatore sembrerebbero far propendere per la prima opzione. L’ultimo intervento normativo alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio di cui all’art. 289, comma 2, c.p.p. è da monito. In particolare, l’art. 7 della legge n. 47/2015 [44] ha aggiunto un ultimo periodo al comma in esame, con il dichiarato scopo di limitare l’interrogatorio preventivo alla sola ipotesi in cui la richiesta della misura pervenga dal p.m.; viceversa, quando è disposta dal giudice, in luogo del diverso provvedimento coercitivo chiesto dal rappresentante dell’accusa, l’interrogatorio dell’indagato dovrà svolgersi nel termine di cui all’art. 294, comma 1-bis c.p.p., e dunque entro i “tradizionali” dieci giorni [45]. Ci si potrebbe interrogare dunque oggi – alla luce del nuovo inciso – sulla ragionevolezza della distinzione operata dal legislatore, e sulla sua conformità al principio di uguaglianza [46]. In questa prospettiva, infatti, verrebbero trattate in maniera differente situazioni identiche, per effetto di un fattore accidentale quale la richiesta della pubblica accusa. Le riflessioni svolte sul trend evolutivo si prestano anche a considerazioni di più ampio respiro. Il dato di partenza potrebbe essere costituito dall’inopportunità di optare per un modello procedimentale «unico», che mal si adatterebbe alla gradualità delle misure, legata all’intensità della restrizione imposta ma soprattutto al tipo di accertamento richiesto per disporla [47]. Il primo dato di riflessione potrebbe essere costituito dalla costruzione di un modello standard di contraddittorio che, muovendo [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2020