Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


GUIDA IN STATO EBBREZZA: L’AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DAL DIFENSORE È DOVUTO ANCHE IN CASO DI RIFIUTO ALL’EFFETTUAZIONE DELL’ACCERTAMENTO DA PARTE DEL CONDUCENTE (Cass., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6526) La pronuncia in commento costituisce arresto giurisprudenziale di rilievo con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S. In proposito, infatti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che, in ipotesi di accertamento strumentale mediante etilometro, non vi fosse alcun obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza difensiva, nel caso di rifiuto del medesimo di sottoporsi a tale accertamento (Cass., sez. IV, 13 maggio 2016, n. 34470; Cass., sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845). Un primo discostamento da tale principio era già rinvenibile in una più recente pronuncia (Cass., sez. IV, 6 giugno 2017, n. 34383), ove, tuttavia, la Suprema Corte aveva ritenuto che il comportamento dell’imputato, in concreto valutato, avesse reso impossibile procedere nei termini di legge con l’avviso prescritto, così di fatto mancando di dare attuazione al principio pur affermato. Con la pronuncia quivi considerata, invece, la Corte di legittimità – nel ribadire il revirement giurisprudenziale – annulla senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato – che aveva rifiutato l’ac­certamento – proprio in virtù del mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., ove è statuito che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. I giudici della Suprema Corte – nell’affermare l’obbligo della polizia giudiziaria di procedere sempre, prima dell’inizio della procedura, con l’avviso di assistenza difensiva – mostrano di trarre ampi spunti da taluni passaggi di una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396) ove si era avuto modo di precisare che l’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base di specifiche circostanze di fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, in particolare, “prima di procedere” all’accertamento mediante etilometro. Si ritiene così che il sistema delle garanzie delineato nel combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p. scatti nel momento in cui l’organo di polizia procede all’accertamento per via strumentale del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle prove spirometriche: in tale scansione, l’avvertimento circa il diritto di farsi assistere da un difensore [continua..]

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Fascicolo 3 - 2018