Nell’intento di contrastare più efficacemente i crimini domestici e rendere più effettiva la tutela degli orfani di un genitore ucciso dal partner, la l. 11 gennaio 2018, n. 4 ha realizzato un intervento riformatore multidisciplinare, che ha inciso sul codice civile, penale, di procedura penale, nonché su talune leggi speciali.
Il presente studio si sofferma sui profili penalistici della riforma, evidenziandone i principali tratti di novità e di criticità.
Criminal protection of orphans due to domestic crimes In order to fight domestic crimes more effectively and make the protection of orphans of a parent killed by a partner more effective, law 11 January 2018, n. 4 carried out a multidisciplinary reform, which affected the civil, penal and criminal procedure code, as well as certain special laws.
This study focuses on the penal profiles of the reform, highlighting the main features of novelty and critical issues.
Premessa
Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, il legislatore ha realizzato un intervento ad ampio spettro volto a tutelare i soggetti rimasti orfani a causa di crimini consumati nel contesto domestico-familiare [1].
Si tratta di una categoria di vittime connotate da una particolare vulnerabilità, conseguente alla duplice perdita patita: quella del genitore morto e quella del genitore responsabile del fatto, irrimediabilmente smarrito negli affetti [2].
Di qui, l’evidente peculiarità della condizione di tali individui, “orfani speciali”, in quanto “vittime viventi di un omicidio” [3], di cui peraltro non di rado sono stati testimoni, con le intuibili, gravi ricadute dal punto di vista psichico, comportamentale e relazionale [4].
Dando seguito alle sollecitazioni avanzate in sede sovranazionale [5] e seguendo un’impostazione plurisettoriale, la novella in questione ha cercato di delineare le nuove coordinate di protezione di tale categoria di vittime vulnerabili, interpolando le vigenti disposizioni dei codici civile, penale e di procedura penale, nonché di talune leggi speciali.
Chiaro lo scopo: colmare un vuoto di tutela non più procrastinabile, approntando una disciplina il più possibile esaustiva ed efficace, volta a proteggere la cd. “prole debole” di qualsivoglia rapporto affettivo stabile (coniugio, unione civile, convivenza di fatto), anche ormai finito: figli minori e figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Questi ultimi, infatti, in seguito agli accadimenti descritti vengono a trovarsi in una posizione di speciale precarietà, emotiva ed economica, necessitando non di rado di cure specialistiche idonee a supportarli nel lento e doloroso processo di accettazione/superamento di un drammatico vissuto che annovera la morte violenta di un genitore e la sottoposizione a procedimento penale dell’altro (quando non suicidatosi) [6].
Il presente studio si soffermerà sui profili penalistici coinvolti dalla riforma, evidenziandone i principali tratti di novità e criticità.
Il patrocinio a spese dello Stato “in deroga”
L’esordio della novella è dedicato alla materia delle spese di giustizia.
L’art. 1 della l. n. 4/2018 interviene, infatti, sull’art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 4 quater, che dilata l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.
Ai sensi della nuova disposizione, potranno beneficiarne «i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o [continua..]
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