Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Gioia Sambuco)


Novità di natura processuale a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere Al cospetto della Commissione Giustizia del Senato si trova il d.d.l. S. 1564, recante «Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere», presentato, in data 21 ottobre 2019, dai sen. Valente ed altri. La proposta in esame consta di sei articoli e, con riferimento ai reati di violenza domestica e di genere, commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, si prefigge lo scopo di modificare il codice di rito penale per scongiurare la protrazione, nella fase delle indagini preliminari, di ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell’incolumità psico-fisica della vittima. Il d.d.l. colma, in particolare, il vuoto normativo venutosi a creare con l’introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all’art. 387-bis c.p. in materia di violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per le quali non è stato contemplato l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. La proposta presenta quindi identico contenuto rispetto a quella d’iniziativa dell’on. Carfagna ed altri C. 2153, recante: «Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale», assegnato all’esame della Commissione Giustizia il 22 dicembre 2019. In particolare, per effetto dell’art. 1 si introducono modifiche all’art. 380 c.p.p. disponendo l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori. L’art. 2 della proposta in esame, sancisce che, anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi di cui all’art. 384 c.p.p., il pubblico ministero possa disporre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La proposta inoltre, all’art. 3, attraverso l’introduzione di un comma 6-bis all’art. 282-bis c.p.p., prevede che, nel disporre la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020