Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni3 (L. 28 febbraio 2020, n. 7) La l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U., Sr. gen., 28 febbraio 2020, n. 50) introduce modifiche relative alle modalità di esecuzione delle intercettazioni e di custodia della relativa documentazione. La finalità dichiarata del provvedimento è il difficile contemperamento fra la tutela della riservatezza delle persone e le garanzie della difesa nello svolgimento delle indagini preliminari, introducendo correttivi «volti a eliminare alcuni effetti distorsivi» derivanti «dall’immediata ed integrale applicazione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216» (Relazione tecnica d.d.l. S. 1659). In primo luogo, cambiano le modalità di conservazione della documentazione: l’archivio riservato, introdotto dal d.lgs. n. 216 del 2017, muta denominazione e diventa archivio digitale, tenuto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica. Nella gestione dell’archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione delle intercettazioni non necessarie per il procedimento, irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione, o concernenti dati personali. Il Procuratore della Repubblica stabilisce le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto; un apposito decreto del Ministro della giustizia, che sarà adottato sentito il Garante della privacy, detterà i criteri ai quali attenersi per regolare le modalità di accesso all’archivio, la consultazione e la richiesta di copie da parte della difesa. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5, c.p.p. o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.  All’archivio possono accedere: il giudice che procede e i suoi ausiliari; il pubblico ministero e i suoi ausiliari, compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto; i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in un apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apposita apparecchiatura in dotazione all’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti. Come gli accessi, ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro informatico, in cui sono indicati data e ora di rilascio, nonché gli atti consegnati in copia. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione; tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020