Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Giudizio abbreviato, reati 'da ergastolo', populismo penale e Stato di diritto (di Giuseppe Di Chiara)


Al culmine di trent’anni di tensioni e di incomprensioni, le scelte trancianti coagulatesi nella l. n. 33 del 2019 escludono radicalmente dall’accesso al rito abbreviato le imputazioni per reati punibili con la pena dell’ergastolo. Sul piano delle politiche di sistema nella stagione del populismo penale, la filigrana della novella del 2019 appare emblematica di nuove preoccupanti disinvolture: la riscrittura delle regole del processo è stata elettivamente finalizzata all’irrigidimento della previsione edittale, convergendo sull’obiettivo di rendere inesorabile la sanzione della pena “a vita”, sottratta a ogni flessibilità; il processo penale regredisce, così, allo stadio del “servo muto”, asservito a una pervicace esigenza di spettacolarizzazione degli scopi repressivi.

Summary Proceedings ('giudizio abbreviato'), Life Imprisonment Crimes, Penal Populism and Rule of Law

Thirty years later many doubts and misunderstanding, in 2019 a reform of Italian Criminal Procedure has radically excluded the summary proceedings (“giudizio abbreviato”) for life imprisonment crimes. On the level of systemic policies in the era of penal populism, the rewriting of special proceedings rules has been electively finalized to the stiffening of the penal treatment, converging on the goal of making life imprisonment rigid, subtracted from any flexibility; the criminal trial then regresses to the “silent servant” stage, enslaved to the need to magnify the repressive goals in the construction of a security and fear mass society.

SOMMARIO:

Crimini “speciali” e stato di eccezione: una premessa - “Fine pena 31.12.9999”: iconismo, inesorabilità, politiche della paura - Oscillazioni e impatti operativi: aporie, esperienze, sguardi prospettici - Regole processuali “serventi”, paradigma sanzionatorio e componentistiche della cornice edittale: una regressione all’era del “servo muto”? - NOTE


Crimini “speciali” e stato di eccezione: una premessa

Hannah Arendt lo aveva rimarcato, adoperando la lama tagliente della sua intuizione, gli anfratti oscuri della sua esperienza, la sua nitidezza di eloquio: «ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare» [1], condotte «imperdonabili che trascendono il dominio delle cose umane» [2]. In una lettera del 17 agosto 1946, incastonata nello spessore del carteggio con Karl Jaspers, scriverà che «simili delitti non sono più concepibili dal punto di vista giuridico, e proprio in ciò sta la loro mostruosità», sicché «per delitti di tal fatta non c’è più alcuna punizione adeguata»: insomma, «questa colpa, diversamente da ogni altro crimine, sopravanza e infrange qualsiasi ordinamento giuridico» [3]. Ma Hannah Arendt si riferiva alla Shoah: a una macchina mostruosa che oggettivamente travalica i crimini, pur talora gravissimi, previsti dai codici penali e oggetto di accertamento nelle aule giudiziarie; a un baratro che – sono sue parole – sopravanza qualsiasi ordinamento giuridico, diversamente da ogni altro crimine, previsto, invece, dalle Rules of Law. L’idea di crimini, tipizzati dai codici penali, che sopravanzano e che, perciò, inducono meritevolezze di pena “speciali” e impongono inflessibilità insuperabili lungo l’intero asse che va dalla comminatoria edittale all’irrogazione giudiziale della sanzione, all’inesorabilità della sua esecuzione, è, per contro, attrezzatura ideologica che appartiene al nucleo stesso del populismo penale [4]: crimini “speciali”, si direbbe; crimini che si vorrebbero collocare nell’humus di un riforgiato stato di eccezione [5]. Nel panorama variegato dell’esperienza dei bradisismi dell’ultimo scorcio, la l. n. 33 del 2019 occupa, allora, uno spazio peculiare: assume un ruolo iconico, in grado di riscrivere equilibri, ben oltre i perimetri e i pesi specifici del trapezio descritto dalle sue coordinate normative di superficie; un ruolo che coinvolge le carature del sistema penale nel suo complesso, e che rimodula, deformandoli, i raggi di curvatura dei rapporti tra diritto sostanziale e processo.


“Fine pena 31.12.9999”: iconismo, inesorabilità, politiche della paura

L’ergastolo, politicamente e ideologicamente, è uno snodo di coagulo della categoria dell’ine­sora­bile: le sfilacciature del suo plumbeo background storico non mancano di mostrarlo con nitidezza [6]. Il populismo penale dell’ultimo scorcio, consapevole della dimensione simbolica della pena “a vita”, dei suoi impatti radianti nell’immaginario sociale e delle sue ricadute politico-elettoralistiche, ha investito sul consolidamento dell’ergastolo, coltivando allo scopo una gamma diversificata di manovre. Sotto il profilo delle scelte di linguaggio nel discorso pubblico si è, così, anzitutto insistito sul refrain di una sbandierata “certezza della pena”, sclerotizzandone i contenuti in chiave di immutabilità di quanto previsto nel sentencing del giudicato di condanna: certezza della pena equivarrebbe, così, a fissità del quantum e del quomodo della sanzione [7]. Il colpevole – potrebbe dirsi – è il suo reato e dunque è la sua pena: affermazione, a tacer d’altro, miope, oltre che culturalmente e costituzionalmente distonica e distopica. Sotto il profilo operativo, i cantieri parlamentari hanno, da ultimo, implementato in sistema nuove fattispecie punite con la pena edittale “a vita”: è quanto, come è noto, ha disposto il più recente intervento – che pur evidenzia contenuti per altri versi talora condivisibili – in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere [8]. In sintonia con questo trend si colloca la l. n. 33 del 2019, che ha escluso in radice la celebrabilità del giudizio abbreviato se l’imputazione è “da ergastolo” [9]. La rigidità della manovra condotta a termine dal legislatore del 2019 eleva la previsione edittale della pena “a vita” a presupposto di un meccanico no trespass: “fuori i mercanti dal tempio” ne appare la semplicistica, spigolosa, approssimata filosofia di fondo. Furia iconoclasta, dunque. L’ergastolo è un’icona: a condotte incommensurabili si fanno corrispondere pene inesorabili; la massima pena assume, così, la veste di icona dell’inesorabilità della reazione dello Stato. L’incrocio, d’altronde, di giudizio abbreviato e [continua ..]


Oscillazioni e impatti operativi: aporie, esperienze, sguardi prospettici

I rapporti tra rito abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo sono scanditi – è ben noto – da una storia difficile, connotata da andamenti sinusoidali, condotte carsiche, itinerari giurisprudenziali sormontati da offendicula, cocci di bottiglia aguzzi e variopinti, che non converrà, qui, ripercorrere [12]. Eppure, nella pratica giudiziaria, il connubio aveva funzionato in termini quanto mai incisivi. I dati disponibili [13] segnalano un rapporto tra procedimenti definiti con rito abbreviato e con rito ordinario pari al 17% per l’anno 2016 e al 21% per l’anno 2017. I procedimenti per delitti puniti con la pena del­l’ergastolo definiti con rito abbreviato risultano, d’altronde, per il 2016 pari al 68% e per il 2017 al 79%: grandezze che si impongono come davvero estremamente significative. É su questi così cospicui assorbimenti di carico che ha inciso la l. n. 33 del 2019. É palese come, già sul piano organizzativo, elidere la possibilità di celebrare giudizi abbreviati per reati punibili con l’ergastolo importa, in primo luogo, impatti cospicui sul carico di lavoro delle corti di assise, peraltro con una redistribuzione delle precedenti competenze distrettualizzate: per i reati di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. il giudizio abbreviato si era finora celebrato avanti al giudice dell’udienza preliminare del capoluogo di distretto di corte di appello, mentre la corte di assise avanti a cui, dopo la novella del 2019, dovrà celebrarsi il dibattimento non potrà che essere quella circondariale. La nuova normativa riverbererà, altresì, i suoi effetti sul carico di lavoro dei tribunali, posto che, come è noto, i magistrati togati di assise sono incardinati negli organici dei tribunali. É, d’altronde, palese come le necessarie ricalibrature organizzative incideranno sulla durata dei procedimenti, con effetti riflessi che è fatale trascenderanno i soli dibattimenti per reati punibili con la pena dell’ergastolo. Ma l’iconicità della manovra ha sopravanzato su tutto: la furia iconoclasta ha prevalso, anche a costo di forzare la mano sull’ossequio formale ai principi costituzionali, additando, anzi, attraverso singolari excusationes non petitae, la modifica abrogatrice come fosse imposta da una sorta di doveroso [continua ..]


Regole processuali “serventi”, paradigma sanzionatorio e componentistiche della cornice edittale: una regressione all’era del “servo muto”?

Ulteriori profili di politiche di sistema vanno, peraltro, rimarcati. É superfluo sottolineare come, su un piano generale di metodo, gli strumentari che forgiano la previsione edittale e le regole del processo, che pur intrecciano fasci dialogici continui, si collochino, tuttavia, su piani d’officina distinti. La l. n. 33 del 2019 sovverte, per contro, l’ordine fisiologico delle due piattaforme: è palese come le regole del processo vengano, qui, rimodulate in chiave di integrazione della previsione edittale. Ci si trova, appar chiaro, su un piano del tutto diverso dalle logiche del doppio binario processuale. Nei segmenti di doppio binario implementati in sistema, la diversità delle regole risponde alla logica di rendere più efficiente il rito penale in funzione di talune specificità della materia oggetto del processo: così, nei procedimenti per reati in materia di criminalità organizzata, i termini per le indagini hanno una cronologia diversa e il procedimento di proroga è coperto, non essendo previsto alcun avviso al sottoposto alle indagini o al difensore di questi; l’ammissione della prova è inibita se tende alla ripetizione, sul medesimo oggetto, di dichiarazioni già rese in contraddittorio con la partecipazione del difensore dell’imputato; le intercettazioni ambientali domiciliari prescindono dal requisito della suspicio perdurantis criminis; nell’individuazione della misura cautelare personale da adottare si presume iuris et de iure l’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Anche liddove le scelte di doppio binario diano luogo a limitazioni del diritto di difesa, il raggio d’azione di queste è perimetrato dai confini del processo. La logica su cui si coagula la l. n. 33 del 2019 è ben diversa: se l’imputazione è “da ergastolo”, il rito abbreviato viene espunto dal ventaglio delle alternative processuali possibili, e ciò avviene non in funzione delle caratteristiche del rito, al fine di realizzare scopi funzionali rispetto alle finalità del processo, ergo all’accertamento efficiente del fatto, ma allo scopo di irrigidire le soglie del trattamento sanzionatorio, spingendole verso l’alto e implementando in sistema una manovra di esautoramento progressivo degli spazi di discrezionalità giudiziale. Potrebbe, sul piano [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2019