Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di Giustizia UE (di Lorenzo Belvini)


Lo Stato di esecuzione del M.A.E. può rifiutare la consegna anche quando il reato sia punibile, secondo il proprio diritto interno, con la sola pena pecuniaria (Corte di Giustizia U.E., Prima Sezione, 13 dicembre 2018, causa C-514/17) La decisione in commento verte sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri); in particolare, si chiede alla Corte di Giustizia quali siano i presupposti che consentono allo Stato membro di esecuzione di non eseguire il mandato di arresto europeo emesso nei confronti di una persona che risiede stabilmente in tale Stato, anche se il reato per il quale il m.a.e. è stato emesso è punibile nello stato di esecuzione con la sola pena pecuniaria. Una rapida ricognizione della vicenda giudiziaria è utile per comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione in commento. Le autorità giudiziarie della Romania emettevano mandato di arresto europeo nei confronti di M.S., per l’esecuzione della pena detentiva di un anno e due mesi irrogata dal Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei, Romania). L’autorità giudiziaria del Belgio (Tribunale di Liegi) – Paese in cui M.S. si era trasferito e dove risiedeva stabilmente – disponeva l’esecuzione del mandato di arresto europeo. Avverso tale decisione proponeva appello M.S.; a fondamento del gravame proposto si poneva l’art. 6, punto 4, della legge belga sul mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha recepito l’art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI), il quale consente di negare l’esecuzione del m.a.e. «emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e qualora le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga». La Corte di appello belga, investita del gravame, osservava però che i reati per i quali M.S. era stato condannato in Romania alla pena detentiva, in Belgio erano puniti con la sola sanzione pecuniaria; tale circostanza impediva al Belgio di eseguire la detta pena detentiva, di conseguenza non era possibile rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di M.S. A tal riguardo va, infatti, considerato il divieto di convertire una pena detentiva in sanzione pecuniaria previsto, in modo espresso dall’art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea); la norma de qua, quindi, era ostativa all’esecuzione in Belgio della pena detentiva indicata nel [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019