Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La rinnovazione della prova decisiva dinanzi al giudice deputato a definire il giudizio (di Giuseppe Della Monica)


Si è progressivamente consolidata, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’affermazione di principio secondo cui la pronuncia di condanna dell’imputato, in riforma di una precedente sentenza di assoluzione, richieda necessariamente la nuova escussione delle fonti dichiarative ritenute determinanti ai fini del giudizio e già assunte dinanzi al giudice di primo grado.

Il recepimento di tale principio ha dato luogo a contrasti non ancora risolti in giurisprudenza, con riferimento, in particolare, ai processi definiti in primo grado con le forme del giudizio abbreviato “secco” e, quindi, sulla base di una valutazione probatoria fondata esclusivamente sugli atti di indagine.

Le pronunce della Corte europea inducono, inoltre, ad una riflessione anche sui limiti all’esercizio del diritto alla prova previsti dall’art. 190-bis c.p.p. in materia di delitti di criminalità organizzata e di reati a sfondo sessuale, quando deve essere escusso un teste minorenne.

The rehearsal of determining evidence in front of the judge entrusted with the power of decision-making

The jurisprudence of European Court of Human Rights has established the principle that the criminal responsibility of the accused, stated by the appeal court overruling a previous acquittal in first instance, requires necessarily the rehearsal of determining witnesses, already heard by the first judge.

The adoption of that principle has produced disputes not yet settled, with particular connection to the proceedings decided in first instance with the simple summary trial (giudizio abbreviato “secco”), that is a judgment expressed exclusively in accordance with the investigation acts.

Moreover, the decisions of the European Court has stimulated some consideration on the right of defense and of proving disciplined by the criminal procedure code, with particular attention to the mafia-related crimes and the sexual crimes, when the witness is very young.

L’OBBLIGO DI RINNOVAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA NELL’OTTICA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, da tempo, ripetutamente affermato – tracciando, così, le linee di un orientamento che può reputarsi oramai consolidato [1] – la necessità della nuova assunzione in appello della prova dichiarativa, laddove il giudice del gravame intenda ribaltare la sentenza assolutoria emessa in primo grado. Più specificamente, l’obbligo della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale si impone tutte le volte in cui, ai fini della riforma della sentenza di assoluzione, appare determinante una diversa valutazione delle prove dichiarative acquisite in atti. La Corte europea ha ancorato tale approdo ermeneutico alla previsione di cui all’art. 6, par. 1, CEDU, osservando che il processo non può definirsi “equo” se «coloro che hanno la responsabilità di decidere in merito alla colpevolezza o all’innocenza dell’accusato» non sono posti in condizione «di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima persona». Il sindacato sull’attendibilità di un testimone è, infatti, compito complesso, che non può essere adeguatamente assolto, di regola, attraverso la semplice lettura delle dichiarazioni rese innanzi ad altro giudice [2]. Non va trascurata, in quest’ottica, la peculiarità della pronuncia con la quale viene riformata la sentenza assolutoria emessa dal giudice che ha assistito alla formazione della prova dichiarativa e l’ha ritenuta – evidentemente – inidonea a dimostrare la colpevolezza dell’imputato [3]. Alla Corte europea, pertanto, è sembrato iniquo un giudizio di condanna fondato sulla mera lettura di dichiarazioni che il primo giudice – anche sulla base degli elementi di valutazione ricavati dall’audizione diretta dei dichiaranti – aveva considerato insufficienti a supportare l’accusa. È apparsa, a tutti, subito evidente la portata innovativa dei richiamati arresti della Corte europea, che hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con la forza propria del “parametro interposto” [4], di recente arricchita e consolidata da alcune, significative pronunce della giurisprudenza di legittimità, in cui si è chiaramente affermata l’efficacia vincolante delle decisioni sovranazionali che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, non correlata, in via esclusiva, al singolo caso esaminato [5]. IL TORMENTATO ADEGUAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA Non vi è mai stata univocità di vedute, tra i giudici nazionali, sui presupposti che determinano l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa in grado di appello. In [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017