Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Nicola Triggiani)


RIPARAZIONE PER INGIUSTA INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI Il 3 luglio 2018 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 353, d’iniziativa del sen. Vitali, recante “Introduzione dell’art. 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni”. La proposta – che riproduce pedissequamente quella depositata alla Camera dall’allora on. Vitali con altri deputati nella XVI Legislatura e precisamente il 28 ottobre 2010 (C. 3821) – parte dall’assunto che, negli ultimi anni, vi sarebbe stato un abuso nell’utilizzo delle intercettazioni. Così si legge nella Relazione di accompagnamento, ove si sottolinea pure che si tratta di uno strumento investigativo indispensabile per l’accertamento di gravi reati, ma al contempo fortemente lesivo del diritto alla riservatezza tutelato dall’art. 15 Cost., come testimoniato dai tanti casi di soggetti usciti dalla vicenda penale che li vedeva coinvolti nella veste di indagati o imputati dopo essere passati nel “tritacarne” mediatico e giudiziario. L’istituto è costruito sulla falsariga della riparazione per ingiusta detenzione e la disciplina dettata dagli artt. 314-315 c.p.p. è espressamente richiamata, in quanto compatibile. Dunque, a norma del comma 1 del nuovo art. 315-bis (la cui introduzione è prevista dall’art. 1 d.d.l.), il diritto alla riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita spetta innanzitutto a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da una imputazione formulata nell’ambito di un procedimento penale nel quale sia stato destinatario di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche. Il diritto spetta inoltre (comma 2) a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest’ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato “oscuramento” all’atto della ricezione delle relative trascrizioni. In ogni caso, anche a prescindere dall’oscuramento, l’avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per ingiusta intercettazione anche a favore dei terzi estranei alle indagini che siano stati occasionalmente intercettati. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena d’inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018