Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Provvisionale disposta in appello senza gravame della parte civile (di Federica Casasole)


La sentenza delle Sezioni Unite interviene a fare chiarezza sul contenuto della domanda risarcitoria e sul rapporto tra questa e il processo penale, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati su diversi aspetti problematici e fornendo una risposta condivisibile al quesito formulatole, corrispondente ad una lettura sistematica delle norme penali e civili, fedele il più possibile alla interpretazione letterale della legge.

> <
A provisional reimbursement may be granted or amended for the first time from the Court of appeal judge without the notice of objection from civil part

The “Sezioni Unite” sentence allows to clarify the scope of the compensation request and the relationship among that and the legal prosecution, recalling the jurisprudence guidance on the different issues and giving back a response to the raised query that can be agreed, corresponding to a systematic interpretation of the criminal and civil law close as much as possible to literal interpretation.

IL CASO DI SPECIE Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: “se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante”. La questione era stata rimessa dalla Sezione Terza della Corte, rilevato un contrasto interpretativo sull’argomento [1]. Il caso di specie è il seguente: all’esito del giudizio abbreviato il ricorrente era stato condannato – per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis e quater c.p., per aver “con più condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con violenza o minaccia a partire dal compimento del sedicesimo anno di età della vittima, compiuto atti sessuali con la propria figlia” – alle pene di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da quantificare in separata sede. In seguito all’ap­pello proposto dall’imputato stesso, il Giudice di secondo grado riduceva la pena principale e concedeva alla vittima una provvisionale di trentamila euro, sulla base della richiesta da questa avanzata per sopravvenute difficoltà economiche [2]. Contro la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione, per quanto di nostro interesse, per la presunta violazione dell’art. 597, comma 1, c.p.p., in relazione al divieto di reformatio in peius, del principio devolutivo e delle basilari norme che regolano l’esercizio dell’azione risarcitoria, essendo stata concessa la provvisionale per la prima volta in appello, in assenza di impugnazione della parte civile costituita. La Sezione Terza della Suprema Corte, investita della questione, decideva di sottoporre il quesito alle Sezioni Unite, evidenziando come vi fosse all’interno della giurisprudenza di legittimità un perdurante contrasto: il Collegio, infatti, si era pronunciato più volte con decisioni difformi sulla possibilità di concedere per la prima volta la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno subito, o di aumentare il quantum del risarcimento, in mancanza di espressa impugnazione della parte civile. PROVVISIONALE E COGNIZIONE DEL GIUDICE D’APPELLO Il quesito sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite concerne il tema della cognizione del Giudice d’Appello, in rapporto all’impugnazione della pronuncia di primo grado e alle decisioni assunte in quel giudizio: può il Giudice d’Appello riconoscere una somma a titolo di provvisionale, per la prima volta, alla parte civile che non ha impugnato la sentenza? La Corte di Cassazione, prima di addentrarsi nella tematica esposta e al fine di rispondere al quesito formulato nell’ordinanza di rimessione, ritiene di doversi soffermare su [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 3 - 2017