Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il difficile raccordo fra indagini difensive e giudizio abbreviato (di Giuseppe Tabasco)


La Suprema Corte è tornata sul tema del raccordo fra indagini difensive e giudizio abbreviato, statuendo, nell’ipotesi specifica di richiesta di giudizio abbreviato con atto di opposizione a decreto penale di condanna, che le risultanze dell’investigazione difensiva non siano acquisibili. La decisione appare condivisibile atteso che, nel caso di specie, la richiesta di acquisizione dei dati dell’indagine privata è intervenuta successivamente alla richiesta di giudizio abbreviato incondizionato. Tuttavia, sembra che permanga il vulnus del diritto di difesa, che indurrebbe ad ipotizzare un dubbio di incostituzionalità.

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The difficult question of defence investigations and shortened proceedings

The Supreme Court has returned to the issue of reconciliation between defence investigations and shortened proceedings, ruling, in the specific event of request for shortened proceedings with a file of objection to the criminal conviction, that the findings of the defence investigations must not be available. The decision appears acceptable, provided that, in the case in question, the request for the brief from the private investigation takes place successively to the request for unconditional short trial. However, it would seem that violation of the right of defence persists, which would raise the question of possible unconstitutionality.

L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RITO ABBREVIATO Con la sentenza che si annota la Corte regolatrice è tornata sul tema del raccordo fra indagini difensive e giudizio abbreviato, sebbene nell’ipotesi particolare in cui il rito speciale è stato disposto in seguito a richiesta formulata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna. Occorre, quindi, esaminare preliminarmente l’evoluzione normativa che ha subito sia la disciplina del giudizio abbreviato che quella dell’investigazione difensiva. Il carattere accusatorio di un sistema processuale impone che all’accertamento della responsabilità dell’imputato si pervenga con il massimo delle garanzie, nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova [1]. Tuttavia, il rispetto delle garanzie implica una maggiore complessità delle forme, nonché un allungamento dei tempi di svolgimento del processo. In particolare, del dibattimento, laddove occorre assu­mere le prove dichiarative con il metodo dell’esame incrociato [2]. Ne consegue, come dimostrano le lunghe esperienze applicative del rito accusatorio nei paesi di common law, che l’amministrazione della giustizia non potrebbe reggere se la maggior parte dei procedimenti penali non venisse definita attraverso procedure alternative semplificate [3]. In altre parole, il processo accusatorio è un meccanismo complesso e particolarmente garantista, che va adoperato con parsimonia [4], nei soli casi nei quali vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa [5] e la vicenda non possa concludersi attraverso itinerari processuali semplificati. È pur vero che l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge imporrebbe di adottare un unico iter procedurale attraverso cui accertare la responsabilità penale, capace, da un lato, di garantire alla stessa maniera i diritti delle parti; dall’altro, di assicurare sul piano delle stesse forme la correttezza delle decisioni [6]. Ma l’esigenza di prevedere modelli processuali differenziati, attesa la complessità dei procedimenti, era palesata dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, laddove veniva affermato che ai procedimenti speciali «è affidata in gran parte la possibilità del funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata» [7]. D’altronde, anche nelle codificazioni previgenti era prevista la semplificazione o addirittura l’omissione di taluni adempimenti processuali nell’ipotesi di scarsa gravità del reato da perseguire o evidente fondatezza dell’accusa [8]. L’esigenza, quindi, si traduceva nell’introduzione accanto al modello ordinario di una gamma [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017