Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il trattamento dei dati personali in ambito penale e l'uso del passenger name record per contrastare il terrorismo e altri reati gravi (di Lorenzo Pulito - Dottore di Ricerca in Procedura penale – Università degli Studi di Bari Aldo Moro)


Dalla disamina della normativa con cui il nostro paese ha dato attuazione alle direttive europee relative alla protezione dei dati personali in ambito penale e all'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi si rileva, parallelamente all'incremento delle misure di protezione, la pericolosa apertura verso l'utilizzo, anche nella sfera penale, dei dati trattati in forma automatizzata nonché il persistente rischio di osmosi tra l'ambito della prevenzione e quello della repressione.

The treatment of personal data in the criminal field and the use of the passenger name record to fight terrorism and serious crimes

Italy has recently implemented national regulations to comply with the European directives in relation to the protection of personal data in the criminal field and the use of the Passenger Name Record for the purposes of prevention, ascertainment, investigation and prosecution of offenses related to terrorism and serious crimes. The examination of the regulations in subject illustrates on one side the increase in protection, and on the other side a dangerous opening towards the use of the data processed through automated means in the criminal field as well, along with the persistent risk of osmosis between preventive and repressive measures.

 
LA PROTEZIONE DEI DATI COME PRIORITÀ Con i decreti legislativi 18 maggio 2018, n. 51 e 21 maggio 2018, n. 53 l'Italia ha dato attuazione [1] a due direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con cui, completando il più complesso quadro giuridico europeo, si è mirato a introdurre una disciplina capace di adeguare il diritto ai mutamenti generati dalle nuove tecnologie. Si tratta della direttiva (UE) 2016/680 [2], relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2016/681 [3], sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi [4]. Le potenzialità delle nuove tecnologie , tali da orientare comportamenti di miliardi di persone nei consumi, nella visione sociale, culturale e finanche politica (ne è un esempio il recente caso di Cambridge Analytica), hanno fatto comprendere l'importanza di introdurre un quadro normativo unico in tema di protezione dei dati, “materia prima” sfruttata dal nuovo capitalismo che, con un sapiente e spregiudicato uso della profilazione, è oggi in grado di governare i processi sociali, mettendo a rischio la stessa sovranità statale e delineando una nuova geografia dei poteri. Un potere fondato sulla personalizzazione dei contenuti proposti, frutto di una sorveglianza, per lo più occulta, delle nostre attività e preferenze che per esigenze di massimizzazione dei profitti fa sperimentare la parte di rete selezionata da algoritmi. Con particolare riferimento al campo penale, è maturata la consapevolezza della necessità di un bilanciamento tra cooperazione informativa, vero e proprio motore del sistema europeo di sicurezza [5], e tutela del dato, in un'ottica di superamento della tradizionale contrapposizione tra esigenze di sicurezza e garanzie individuali [6]. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO PENALE La mole bulimica di dati resa fruibile dalla crescente applicazione del principio di disponibilità nel settore della cooperazione giudiziaria e in materia penale – elaborato dal Programma dell'Aia [7] del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 e coltivato sia dal Trattato di Prüm [8] che dalla decisione 2006/960/GAI [9], relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018