Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le misure cautelari reali nel processo penale della repubblica di San Marino: alla ricerca delle garanzie (di Antonio Pagliano)


Il codice di procedura penale della Repubblica di San Marino resiste ad un primo vaglio di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nonostante gli oltre cento anni di storia e una impostazione squisitamente inquisitoria, i primi ricorsi alla Corte di Strasburgo non sono riusciti a fare breccia. In particolare, la disciplina delle misure cautelari reali, applicate dallo stesso organo inquirente e caratterizzate altresì dalla totale assenza di discovery, è stata ritenuta non in contrasto con la Convenzione europea, sollevando non poche perplessità anche in merito alla reale incisività della Corte europea circa la capacità di tutela concreta dei diritti inviolabili e raffreddando gli entusiasmi dei riformisti. Restano forti, tuttavia, ad una attenta analisi della disciplina, i dubbi su possibili aspetti di non convenzionalità della stessa che priva di concrete garanzie di difesa coloro che ne vengono colpiti.

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Precautionary measures concerning real property under San Marino code of criminal procedure: seeking judicial guarantees

The Code of Criminal Procedure of the Republic of San Marino has been considered compatible with the European Convention of Human Rights. Despite over a hundred years of history and a purely inquisitorial system of justice, the first appeals to the Strasbourg Court have not been successful. In particular, the legal framework of the precautionary measures concerning real property, which are applied by the investigating judge, marked by the total lack of discovery, has been considered not in contrast with the European Convention. As a consequence, not a few concerns about the real incisiveness of the European Court on the concrete protection of inviolable rights have been raised and the enthusiasm of the reformist streams has been cooled down. However, after a careful analysis of both the regulation and the Court’s judgement, strong doubts still remain about the conventionality of a legal framework that lacks concrete guarantees protecting individuals who suffered a prejudice.

IL SISTEMA PROCESSUALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: ANATOMIA DELLA MODERNA INQUISITORIETÀ AGLI ALBORI DEL TERZO MILLENNIO Come fare un giro nella macchina del tempo, approcciare le regole del processo penale della Repubblica di San Marino offre all’appassionato cultore della materia formatosi dopo l’abolizione del codice Rocco l’opportunità di conoscere e studiare gli effetti che produce l’applicazione di un sistema processuale inquisitorio “vivente”. Non quindi il reperto arrugginito rappresentato dall’abiurato codice fascista, oramai studiato nelle nostre aule universitarie alla stregua di una lingua morta, ma un vero e proprio codice di procedura penale di matrice puramente inquisitoria, vivo e vegeto. Invero, non può certo negarsi come desti una certa perplessità la constatazione che agli albori del terzo millennio, uno Stato repubblicano, pur aderente alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, continui ad adottare un sistema processuale in cui il contraddittorio è meramente eventuale nei limiti in cui la prova si forma, unilateralmente, nel corso delle indagini, in cui non esistono limiti temporali, ne interfasici ne complessivi, alla carcerazione preventiva che per di più viene applicata dal medesimo organo che procede a svolgere le indagini, in assenza pertanto di un vaglio di un giudice terzo, in cui, inoltre, l’impugnazione avverso l’applicazione di una misura cautelare non comporta la discovery degli atti di indagine posti a fondamento della stessa, ed in cui, infine, nonostante recenti interventi normativi, non sussiste un termine certo entro il quale possano conoscersi gli atti d’indagine, la cui possibilità di segretazione tende a dilatarsi oltremodo. Comprensibile quindi che sia particolarmente vivo nella piccola Repubblica un acceso confronto fra avvocatura e magistratura in merito alla necessità, avvertita dagli uni e negata dagli altri, di procedere ad una radicale riscrittura di quelle regole processuali scritte nel finire dell’‘800 e ritenute evidentemente dai primi non più conformi ad una cultura giuridica moderna. A fronte di tali problematicità, la dottrina di casa nostra ha iniziato a manifestare un certo interesse, stimolata forse dalla possibilità di “esportare” il nostro modello processuale o comunque di rinverdire quell’approccio riformistico ispirato alla tutela del contraddittorio che, come noto, ha prodotto quello splendido codice di procedura penale, approvato nel 1988; pur sempre il primo, e fino ad ora l’unico, codice della età repubblicana. Ma l’approvazione di un nuovo codice, auspicabilmente in grado di elevare il livello di garanzie, necessita della politica ovvero di un diffuso consenso per essere approvato e i tempi non paiono essere maturi per un tale scenario. Consci di tale [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018