Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Nei procedimenti per reati contravvenzionali, giudicati con rito abbreviato, l’erronea applicazione della riduzione di pena non è illegale

(Cass., sez. un., 13 dicembre 2022, n. 47182)

La Suprema Corte interviene in tema di illegalità della pena, in relazione alla non corretta applicazione della diminuente prevista per i reati contravvenzionali giudicati con rito abbreviato. Il contrasto giurisprudenziale investe due profili: la rilevabilità della illegalità della pena da parte del giudice della impugnazione, nellipotesi di ricorso inammissibile, e la riconducibilità della pena così determinata alla categoria della pena illegale.

Quanto al primo profilo, secondo un orientamento minoritario, la preclusione processuale determinata dalla inammissibilità del ricorso osta alla rilevabilità dufficio della illegalità della pena da parte della Corte di Cassazione, poiché inibisce la cognizione della questione e la rivisitazione del decisum a seguito della formazione del giudicato interno (Cass., sez. V, 3 dicembre 2003, n. 24936; Cass., sez. I, 8 luglio 2013, n. 44667; Cass., sez. V, 18 febbraio 2020, n. 15817).

segue

Un secondo maggioritario orientamento ritiene che l’inammissibilità del ricorso, per motivi diversi dalla tardività, non preclude l’intervento officioso sulla pena illegale. Il principio di legalità ex art. 1 c.p. e la funzione della pena, come concepita dall’art. 27 Cost., non consentono l’applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento (Cass., sez. V, 27 aprile 2012, n. 24128; Cass., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46122; Cass., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 13787). Quanto al secondo profilo del contrasto, relativo alla qualificazione come pena illegale della erronea riduzione per il giudizio abbreviato, un orientamento esclude la configurabilità di una illegalità, trattandosi, invece, di una “determinazione operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale” (Cass., sez. I, 11 giugno 2014, n. 28252; Cass., sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 6510). Secondo un diverso indirizzo interpretativo, l’erronea applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato costituisce “un palese errore materiale di calcolo nella determinazione della pena che ha comportato la sostanziale illegalità, sia pure solo in punto di quantum in conseguenza di macroscopico errore di calcolo della pena inflitta”(Cass., sez. III, 31 maggio 2019, n. 38474; Cass., sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26117). In via preliminare, le sezioni unite ricostruiscono il concetto di pena illegale, individuando il fondamento costituzionale nell’art. 25, comma 2, Cost. Come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 15/1962, la norma «dà fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa potestà si esplica mediante l’applicazione di una pena adeguata al fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare che pure la individualizzazione della sanzione da comminare risulta legata al comando della legge». Anche il paradigma sovranazionale, rappresentato dagli artt. 7, Cedu, 49, § 1, della Carta di Nizza, e 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, àncora la pena al principio di legalità. In via di estrema sintesi, le sezioni unite precisano che la pena conforme a Costituzione è determinata dal legislatore secondo le direttrici evidenziate dal Giudice delle leggi ed individualizzata dal giudice. I due poteri concorrono verso il traguardo di una sanzione che rappresenti la sintesi dei valori costituzionali cui deve ispirarsi il diritto penale. In particolare, la predeterminazione della pena da parte del legislatore tra un minimo ed un massimo e il conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare costituisce lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena e più congruo rispetto al principio di uguaglianza (C. cost. n. [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2023