Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


Il trattamento di dati personali raccolti per finalità di indagine e accertamento di reati, tra direttiva 2016/680 e regolamento 2016/679

(Corte di giustizia UE, sez. V, 8 dicembre 2022, causa C-180/21)

di Veronica Tondi

Nella pronuncia in esame, la Corte di giustizia ha fornito alcune interessanti indicazioni sui presupposti di liceità del trattamento di dati – raccolti per finalità di indagine e accertamento di reati – effettuato per scopi diversi rispetto a quelli appena indicati.

Il rinvio pregiudiziale traeva origine da una vicenda giudiziaria concernente un cittadino bulgaro, VS. In particolare, la procura distrettuale di Petrich aveva acquisito informazioni nell’ambito di un procedimento contro ignoti relativo a un fatto di reato commesso nel 2013, comprensive di dati personali concernenti lo stesso VS, ritenuto in origine vittima dell’illecito in considerazione. Successivamente, a seguito della presentazione di alcune denunce nei confronti della medesima persona, la procura formava alcuni fascicoli contenenti informazioni alla stessa riferibili. In seguito, l’ufficio del pubblico ministero decideva di incriminare alcuni soggetti, tra cui VS, per il medesimo reato di cui egli era stato considerato inizialmente la persona offesa.

segue

VS agiva, in seguito, civilmente nei confronti della procura, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla durata eccessiva del procedimento penale appena menzionato; a scopo difensivo, l’ufficio produceva i fascicoli concernenti la persona dell’attore, sostenendo la derivazione del pregiudizio non dalle modalità di conduzione del procedimento stesso, bensì da altre attività compiute dagli organi inquirenti, risultanti da tali fascicoli. VS si rivolgeva, quindi, all’organo bulgaro preposto ad assicurare la corretta applicazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, l’IVSS. Egli sosteneva, per un verso, la contrarietà alla direttiva 2016/680 – relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali – di un trattamento di informazioni, raccolte con finalità di indagine su una vicenda che lo vedeva coinvolto come vittima, a scopo di incriminazione della sua persona per i medesimi fatti. Egli sosteneva, inoltre, che la produzione in giudizio dei fascicoli che lo riguardavano ad opera della procura, per la finalità difensiva già indicata, fosse in contrasto con il regolamento 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). A seguito del ricorso avverso la decisione di rigetto dell’IVSS, il giudice del rinvio decideva di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali interpretative, mirate a valutare la legittimità tanto del trattamento dei dati finalizzato all’incriminazione del ricorrente, quanto della produzione nel giudizio civile dei fascicoli suindicati. Con la prima questione, si chiedeva alla Corte di statuire sulla possibilità di ritenere gli scopi indicati dall’art. 1 della citata direttiva – ossia quelli di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica» – quali componenti di una più ampia finalità a carattere generale. In caso di risposta negativa a tale quesito, la questione mirava a stabilire se l’atto eurounitario potesse essere interpretato in modo tale da consentire il trattamento, per finalità di incriminazione, di dati raccolti per scopi di indagine e accertamento di un reato, e relativi a una persona considerata originariamente vittima di quest’ultimo. Al riguardo, il giudice di Lussemburgo, secondo un approccio sistematico, ha ritenuto di dover interpretare l’art. 1 della direttiva anche alla luce degli artt. 4 e 6 del medesimo atto normativo. In particolare, [continua..]

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Fascicolo 2 - 2023