Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


Una nuova pronuncia in materia di data retention: la Corte di giustizia ribadisce i requisiti di legittimità delle disposizioni nazionali in materia

(Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 5 aprile 2022, causa C-140/20)

di Veronica Tondi

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha ribadito alcuni importanti principi, in materia di data retention, con speciale riguardo alle condizioni di legittimità della medesima, in relazione agli obiettivi perseguiti, nonché agli effetti del riconosciuto contrasto delle disposizioni nazionali con quelle eurounitarie.

Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato nell’ambito di un procedimento civile, avviato dal ricorrente, imputato per il delitto di omicidio, il quale intendeva far valere l’invalidità, per contrasto con il diritto dell’Unione, della legge irlandese del 2011 in materia di conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, utilizzati come prova nel processo penale. Avendo la High Court ritenuto fondate le deduzioni del ricorrente, il governo irlandese ha proposto appello avverso la decisione dinanzi alla Supreme Court, la quale dubitava dell’effettiva contrarietà all’ordinamento eurounitario della disciplina interna.

segue

In primo luogo, invero, la Corte irlandese chiedeva al giudice di Lussemburgo di pronunciarsi sulla contrarietà al diritto dell’Unione di una conservazione generalizzata di dati, pur quando indispensabile al perseguimento di obiettivi di contrasto alla criminalità grave, ritenendo che questi ultimi non potessero essere adeguatamente raggiunti mediante una conservazione mirata o rapida, a cui aveva fatto riferimento la precedente giurisprudenza europea. Si adduceva, peraltro, la possibile rilevanza, nella valutazione di proporzionalità della disciplina interna, dell’adozione di un ordine di conservazione dei dati per motivi di sicurezza nazionale, considerati estranei all’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE. Inoltre, il giudice interno chiedeva alla Corte di giustizia di esprimersi sulla possibilità di ritenere rispettato il requisito del controllo preventivo di un’autorità indipendente, sancito dalle pronunce europee, pur a fronte di un vaglio successivo di un giudice o di altro organo dotato della caratteristica indicata. Difatti, la disciplina irlandese del 2011 prevede che le domande di accesso ai dati siano sottoposte alla verifica di legittimità, necessità e proporzionalità di un funzionario della polizia nazionale, avente il ruolo di capo della sezione Sicurezza e Informazione, con l’ausilio di un’unità della polizia, la Telecommunications Liage Unit. Mentre di quest’ultima il giudice del rinvio ha valorizzato la soggezione al controllo del garante irlandese in materia di protezione dei dati, rispetto al primo si è precisata la possibilità di un vaglio giurisdizionale successivo della relativa decisione in materia di accesso. Infine, la Supreme Court si interrogava sulla possibilità di una limitazione nel tempo della declaratoria di contrarietà della misura nazionale al diritto dell’Unione, qualora, diversamente, possa determinarsi un grave pregiudizio alle ragioni di interesse pubblico. Con riguardo al primo gruppo di questioni pregiudiziali interpretative, la Corte di giustizia ha riaffermato i principi già sanciti in altre pronunce, anche con riguardo alle differenti condizioni di legittimità della data retention per ragioni, rispettivamente, di contrasto alla criminalità e di sicurezza nazionale. Il giudice di Lussemburgo, invero, ha ribadito che, avendo la direttiva 2002/58 inteso tutelare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali dei fruitori dei servizi di comunicazione elettronica, l’art. 15 del medesimo atto normativo, legittimante l’introduzione, da parte degli Stati, di limitazioni agli obblighi di riservatezza e cancellazione delle informazioni ivi contenuti, nel perseguimento di scopi di pubblico interesse, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e rispettosa del fondamentale canone di [continua..]

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